Con Fabio non abbiamo mai realmente contato tutte le denunce che ha subito, né tutti i capi di accusa, ma in otto anni di separazione diciamo che la signora XX ha dato libero sfogo alla sua perversa fantasia presso i tribunali civili e penali della Toscana. Per cui pur non volendo giocare in attacco, in questo campo che si chiama TRIBUNALE, ci siamo dovuti per forza armare per giocare in difesa. Vi lascio immaginare sotto il profilo economico e psichico, cosa abbia significato in questi otto anni doversi più o meno sempre difendere dalle assurde querele della signora XX. Probabilmente lei sa bene quanto queste querele siano pesanti nella vita di un militare e non appena si conclude un procedimento è sempre attenta ad aprirne un altro. ⇨ IL PUNTO DI VISTA DI FABIO la tela del ragno.
Quello che mi stupisce è che la signora XX, abbia in tribunale sempre quella attenta credibilità, nonostante nemmeno una sua querela sia andata a suo buon fine. E come mai il tribunale non solo accoglie tutte le sue insignificanti querele, gestendole fino la fine, ma non faccia mai scattare una punibilità, per essersi presa gioco di tutta l'istituzione oltre che della persona imputata, che è sempre trascinata ovunque, sempre costretta a difendersi. ⇨IL PUNTO DI VISTA DI FABIO la legge non è uguale per tutti.
Quello che mi stupisce è che la signora XX, abbia in tribunale sempre quella attenta credibilità, nonostante nemmeno una sua querela sia andata a suo buon fine. E come mai il tribunale non solo accoglie tutte le sue insignificanti querele, gestendole fino la fine, ma non faccia mai scattare una punibilità, per essersi presa gioco di tutta l'istituzione oltre che della persona imputata, che è sempre trascinata ovunque, sempre costretta a difendersi. ⇨IL PUNTO DI VISTA DI FABIO la legge non è uguale per tutti.
A me qualcosa sfugge dell'ordinamento italiano! Deduco, a rigor di logica, basandomi su quanto avvenuto nella vita di Fabio, che se io denuncio il mio vicino perché indossa un cappello rosso e a me la cosa disturba, la mia denuncia può avere un seguito e il mio vicino è obbligato a difendersi dalla mia assurda accusa. Il giudice stabilirà che il mio vicino è libero di indossare un cappello rosso e che io non posso impedirglielo. Al che io e il mio vicino ci salutiamo e ognuno torna a casa sua. Quindi io non sono soggetta a punibilità per aver accusato il vicino di un reato inesistente? Per aver utilizzato il tribunale come un gioco a mia disposizione?
Ho volutamente esagerato nel fare l'esempio del cappello rosso, semplicemente per farvi capire che molte denunce della signora XX non erano troppo lontane dal cappello rosso, eppure sono andate avanti lo stesso, Fabio è sempre stato rinviato a giudizio, si è sempre dovuto difendere da accuse infondate, per reati inesistenti o insussistenti, e alla fine la signora XX se ne è sempre felicemente tornata a casa sua, dopo essersi presa gioco di tutti, giudici compresi, senza mai essere stata quanto meno punita per aver architettato, inventato e per avere utilizzato le querele esclusivamente come arma di attacco.
Eppure leggo cose tipo questa: una lite temeraria, secondo il lessico giuridico italiano, indica un'azione legale esperita con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori. Si tratta dalla "responsabilità aggravata" di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
Nello specifico oggi vorrei parlarvi della querela di aggressione e violenza.
Nel 2010 la signora XX non accettando la decisione di Fabio di volersi separare, iniziò ad architettare scene di violenza che la stessa provocava, al fine di dimostrare di essere stata aggredita. Non so come Fabio abbia resistito, forse grazie all'indottrinamento militare, fatto sta che la signora XX aggrediva per essere aggredita, provocava e architettava e credetemi lei è una vera trasformista della verità. Per questo Fabio, spesso ha registrato la signora XX in alcune di queste scenette, audio che purtroppo penso di non poter allegare in rete, ma che fortunatamente il Tribunale accolse in sua difesa e nel 2013 decadde l'accusa di violenza e aggressione nei confronti della XX.
Trovo gravi e inutili allo stesso tempo le parole del giudice che voglio riportare, per farvi capire che sebbene fosse chiaro a tutti, giudice compreso, che la signora XX avesse mentito, ciò non ebbe alcun seguito, come indicato nella questione del cappello rosso. Riporto testualmente parte della sentenza:
... Dall'ascolto delle registrazioni audio prodotte dalla difesa, la querelante signora XX risulta del tutto inattendibile. In queste registrazioni risulta evidente il comportamento maleducato, offensivo e aggressivo della donna nei confronti dell'imputato che viene ripetutamente umiliato dinanzi la bambina, accusato sostanzialmente di avere una relazione con un'altra donna e per tanto di non avere tempo per la bambina. E' di tutta evidenza che l'uomo manifesta in tutti i modi e con estrema chiarezza di non volere più una relazione con la signora XX ma esprime decisamente la volontà di stare con la bambina e di voler svolgere il suo compito di padre. La signora XX pare non comprendere e ad ogni tentativo dell'uomo di avvicinare la bambina, la madre tiene in ostaggio la piccola urlando in continuazione all'uomo di andare "da quella troia". Ripete in continuazione anche alla bambina che il padre non ha tempo per lei per via dell'altra donna, e tenta di inculcare nella bambina che il padre non le vuole bene, mentre è evidente che l'unica relazione che l'imputato non vuole avere è quella con la signora XX stessa. Nessuna attendibilità riguardo alle minacce ed ingiurie risultando le parole troia e puttana utilizzate in continuazione dalla stessa XX, anche in presenza della figlia minore a qualificare la fidanzata del babbo. Risulta pertanto del tutto attendibile la versione resa dall'imputato, supportata dal contenuto delle registrazioni. E' evidente dunque che è la parte civile che ha creato la situazione di conflitto , esasperando l'uomo....
Fabio fu pienamente assolto dai reati di cui agli art. 594 e 612 del codice penale perché i fatti non sussistono, di cui all'art. 582 del codice penale, in quanto il fatto non costituisce reato.
E' stato un piacere e tutti a casa!!! La signora XX ha inventato, architettato, utilizzato il tribunale e poi è tornata serenamente a fare le sue cose. Ma dico! una sanzione per essersi presa gioco del tribunale no???
E' stato un piacere e tutti a casa!!! La signora XX ha inventato, architettato, utilizzato il tribunale e poi è tornata serenamente a fare le sue cose. Ma dico! una sanzione per essersi presa gioco del tribunale no???
Da ciò deduco che si può serenamente denunciare il vicino di casa se indossa un cappello rosso e questo ci dà proprio fastidio!
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