FABIO

domenica 1 aprile 2018

AFFIDO E TRASFERIMENTO


Scrivo questo post, maggiormente perché quando Fabio fece domanda di trasferimento a Roma nel 2016, cercammo a lungo su internet una situazione simile alla nostra, ma non la trovammo. Magari a qualcuno può tornare utile la nostra esperienza, in materia di affido e trasferimento della residenza in un’altra città.
La situazione base era la seguente:
i due soggetti XX e Fabio erano separati dal 2010, i due bambini erano per assurdo stati separati con loro nel 2014. La minore A affidata al padre in esclusivo e quindi residente con lui a Rosignano Marittimo, dove lui lavorava a quel tempo, il minore M affidato in condiviso e collocato presso la signora XX in provincia di Livorno.
Una situazione piuttosto particolare, mi domando se ce ne siano altre in Italia, dove ad essere separati non sono soltanto i genitori.
Fabio fece domanda di trasferimento a Roma, per avvicinarsi a me e alla sua famiglia di origine. Il lavoro di recupero tra la signora XX e la minore A, affidato al servizio sociale di Rosignano Marittimo, era svolto pessimamente, veniva più che altro imposto alla minore, come un obbligo instaurando in lei un sottile senso di colpa nei confronti della madre, che veniva presentata come vittima.
Non c’erano motivi per restare, a parte ovviamente il minore M, che sarebbe rimasto con la signora XX e che speravamo di poter aiutare in futuro.
Avevamo fatto ricerche e sembrava che un genitore fosse libero di spostare la propria residenza anche qualora l’affido fosse stato condiviso, gli stessi avvocati che seguivano il caso non vedevano problematico lo spostamento. Invece incontrammo più ostacoli del previsto. Il Colonnello Tal dei tali, che gestiva la domanda di trasferimento di Fabio, oppose moltissima resistenza chiedendo una speciale autorizzazione del Tribunale. Autorizzazione che non esiste. Per cui non c’era verso di poter ottenere questo trasferimento a Roma. Anche per il colonnello Tal dei tali allontanare un minore, benché maltrattato, dalla madre, sembrava un fatto gravissimo.
Alla fine trovammo un escamotage di questo tipo: ricorrere al Tribunale Ordinario di Livorno chiedendo una modifica del provvedimento in virtù della domanda di trasferimento. Come era ovvio pensare la risposta del giudice fu negativa, la riporto integralmente.

Ritenuto che allo stato è semplicemente ritenuto ipotizzato un trasferimento a domanda, non ancora accolta che quindi difetta l’attualità del presupposto di richiedere la modifica delle condizioni di affidamento e visita per la prole avanzato dal ricorrente.

In parole povere, la domanda di modifica del provvedimento non può essere accolta sulla base di un trasferimento ipotizzato e non avvenuto.
Risposta che comunque fu sufficiente al colonnello Tal dei tali per accordare la domanda di trasferimento a Roma, in quanto il giudice non aveva risposto, con un NO IL SIGNOR XY NON PUO’ TRASFERIRSI.
Il trasferimento effettivo si realizzò a settembre del 2016, 2 mesi dopo la risposta del giudice.

Probabilmente se fosse stata la signora XX a volersi trasferire con il figlio M in condiviso, avrebbe incontrato meno ostacoli. Il fatto di allontanare una figlia dalla madre, sollevò in qualche modo l’opinione pubblica su di noi. L’ assistente sociale del servizio di Rosignano, che aveva in carico l’incontro protetto tra la madre e la minore, scrisse propinandoci la sua personale opinione, per tanto non richiesta. Sembrava un fatto gravissimo, quello di allontanare questa bambina dalla madre, molto più grave di quello che la signora XX aveva sempre fatto alla figlia, vicende accertate dal C.T.U. del Tribunale Ordinario, documentate e totalmente trascurate dal servizio sociale, che continuava a considerare la signora XX vittima di un sistema ingiusto.
Ora capisco che svolgere l’incontro protetto a Roma, non sarebbe stata la stessa cosa, ma alla fine il servizio sociale esiste anche a Roma, e nessuno avrebbe vietato alla signora XX di procedere con gli incontri protetti… certo sicuramente questi sarebbero costati un pò più di sacrificio.
A rigor di logica… l’aspetto peggiore era allontanarsi dal minore M, che sarebbe stato restato in totale balia della signora XX e del suo assurdo compagno, ma questo aspetto non sembrò preoccupare il servizio sociale di Rosignano nonostante la C.T.U.del T.O. aveva riscontrato l’inidoneità genitoriale della signora XX, pertanto veniva richiesto un attento monitoraggio sul minore M, che allora aveva 4 anni.
L’attento  monitoraggio, si risolse in un paio di incontri a casa della signora XX da parte dell’assistente sociale e della psicologa del servizio sociale. Un incontro nel 2015 e uno nel 2016, entrambi organizzati con dovuto preavviso per altro, dai quali si riscontrò che la situazione in casa della signora XX non solo non destava alcun sospetto, ma anzi era una situazione solare, perfetta, armonica.
Mentre quel cattivone del signor XY insisteva nel volersi allontanare con la figlia A fino a Roma, allontanando la minore da una situazione familiare solare, perfetta e armonica. Chissà su quale base il Tribunale Ordinario aveva stabilito l’incontro protetto? La signora XX poi così normale…

Non mi è mai stato chiaro cosa si aspettavano di trovare in casa nei due incontri organizzati le dottoresse di Rosignano. In fondo la C.T.U. parlava di disturbo narcisistico della personalità e non di schizofrenia….
Tuttavia, anche a trasferimento avvenuto, l’assistente sociale non si dette pace. Denunciò la questione al Tribunale Ordinario e al Tribunale dei Minori di Firenze. Scrisse parecchie mail a Fabio e fece parecchie chiamate, continuando a ripetere che non doveva e poteva trasferirsi. La signora Assistente sociale abusò del suo potere, minacciò e sollevò tantissimi problemi. Ma alla fine non avvenne nulla. Nessun Tribunale avallò le sue pretese, il trasferimento divenne effettivo e la bambina A, cominciò la I media a Roma. Iniziò per tutti noi una vita diversa, in un nucleo familiare nuovo e allargato, che benché conosciuto, non aveva mai provato la continuità e la quotidianità.
La signora XX ricorse in appello a Firenze, reclamando che il collocamento della figlia presso di lei, avanzò anche una denuncia per sottrazione di minore e inosservanza dolosa del provvedimento.
Alzò un ciclone vero e proprio intorno a noi. 
Si oppose in seguito alla proposta  della Procura di Livorno di archiviazione della denuncia. 
Tuttavia nel mese di febbraio 2017, la Corte d’Appello di Firenze ha decretato che non c’è alcun presupposto per far si che la minore A possa essere collocata presso di lei, nessun presupposto perché venga ripristinato l’affido condiviso e alcun presupposto per la sospensione degli incontri protetti.
Infine sempre in febbraio il Tribunale Ordinario di Livorno ha archiviato il procedimento per sottrazione di minore e inosservanza dolosa del provvedimento a carico di Fabio, per insussistenza del reato.
Per cui nonostante le minacce e il ciclone che ci fu sollevato addosso, il trasferimento è avvenuto e nessuna Legge ha potuto impedire a una persona libera di andare a vivere da un’altra parte, questo non ostacola il rapporto con il genitore non affidatario.
Spero che questa cronaca possa essere utile a qualcuno, che come è stato per noi, ha tanti dubbi in merito a un ipotetico trasferimento.
  
Ripercorrendo questa tribolata storia del trasferimento a Roma, mi si apre però nella testa un'evidente ottica distorta rispetto la maternità e la paternità. 
L'opinione pubblica si sollevò per il fatto che la minore A veniva allontanata da una mamma violenta e psicotica, vedi l'atteggiamento del colonnello Tal dei tali, vedi l'atteggiamento dell'assistente sociale che arrivò quasi a fare dello stalking con le minacce. Mentre nessuno, veramente nessuno, disapprovò il fatto che Fabio si allontanasse dal minore M, pur essendo tra i due il genitore più idoneo. 
Anche in seguito, quando si aprì la IV C.T.U. in appello, tanto si insistette sul fatto che la minore A fosse stata allontanata dalla madre, la C.T. di parte della signora XX, batté esclusivamente in questa direzione, cercando di mettere Fabio in cattiva luce per la superficialità della sua scelta, mentre non nominò mai il fatto realmente più grave che era quello di essersi allontanato dal figlio. Questo aspetto passò del tutto inosservato, anche se poteva essere un punto a loro favore. 
E' veramente evidente, valutando tutto da un sano distacco, come madre e padre siano considerati molto diversamente in Italia, credo che la provinciale mentalità si adeguerà forse tra un ventennio a quelle che dovrebbero essere le leggi.

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